Dopo ritardi e proroghe, il tanto atteso testo del Decreto Sostegni Bis è arrivato in Consiglio dei Ministri. Una bozza del valore di 40 miliardi di euro discussa e infine approvata.

La ripartenza economica del Paese, duramente colpita dalla pandemia, deve passare attraverso il lavoro prima di tutto. E la sfida è attuare misure che si dimostrino davvero efficaci nel rendere competitiva l’Italia, sia a livello delle regioni che al di là dei confini nazionali.

Decreto sostegni bis: i numeri

Il decreto Sostegni bis diventa legge senza voti contrari, 45 astenuti e 375 sì. Conosciuta anche come “decreto per le imprese, lavoro, giovani e salute”, la misura impiega 17 miliardi per le imprese e le professioni. E 9 miliardi per la liquidità aziendale e gli aiuti al credito, 4 miliardi per sostenere i lavoratori.
I 40 miliardi di euro divisi in cinque capitoli guida: il decreto punta sul sostegno alle imprese e all’economia, lavoro, salute e sicurezza.
Dispone inoltre di una serie di misure per migliorare l’efficienza dell’attività degli Enti Territoriali e per valorizzare l’insegnamento, l’università e la ricerca. Tutto questo senza dimenticare la tutela e la valorizzazione dei disabili e delle categorie più in difficoltà.

Contributi a fondo perduto

Secondo il governo Draghi, l’impatto economico del decreto inizierà a dare i suoi frutti già nel primo trimestre successivo. Ma per risultati a lungo termine che testimoniano un cambio di rotta duraturo e costante nel tempo, dovremo aspettare periodi più lunghi.
Mentre infatti sono ancora in fase di esborso 11 miliardi stanziati dalla prima versione del Decreto Sostegni. Sono tante le novità approvate nella seconda versione, soprattutto in termini di contributi a fondo perduto per le partite Iva.

Infatti, per chi ha una partita Iva danneggiata dalla crisi pandemica, attiva alla data di entrata in vigore del decreto, viene riconosciuta una serie di benefici combinati.
In primo luogo una nuova sovvenzione, riconosciuta automaticamente, per un importo pari a quello stabilito secondo le procedure di cui all’articolo 1 del Decreto di Sostegno. Segue poi una sovvenzione aggiuntiva per le partite Iva che nel 2021 ha contratto una riduzione dei ricavi e delle commissioni non inferiore al 30% rispetto al 2020 e che nel 2019 ha raggiunto i 10 milioni di euro.

Questa agevolazione assume connotazioni e pagamenti diversi a seconda che il titolare di una partita IVA abbia beneficiato o meno del contributo previsto dalla versione precedente del decreto e abbia un tetto che non può superare i 150.000 euro.
D’altra parte, coloro che non hanno beneficiato della precedente concessione, e soddisfano i requisiti, devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e hanno diritto a un importo calcolato sulla base della perdita media mensile dei ricavi, con percentuali che diminuiscono con l’aumentare della remunerazione:

  • 90% fino a 100.000 euro,
  • 70% tra 100.000 euro e 400.000 euro,
  • 50% da 400.000 a 1 milione di euro;
  • 40% da 1 a 5 milioni;
  • 30% da 5 a 10 milioni di euro.

Le attività che invece hanno già preso gli indennizzi del primo decreto Sostegni, e chiedono quello nuovo, lo calcolano nello stesso modo di quello previsto dal Sostegni 1:

  • 60% della differenza media mensile, per le attività con fatturato o compensi fino a 100mila euro;
  • 50% con fatturato da 100mila a 400mila euro,
  • 40% con ricavi fra 400mila e 1 milione di euro,
  • 30% fra 1 e 5 milioni di euro
  • 20% fra 5 e 10 milioni di euro.

Un terzo tipo di sovvenzione è stato invece pensato per chi ha subito una riduzione del risultato operativo nel 2020 rispetto a quella raggiunta nell’anno precedente.

Decreto Sostegni Bis

Decreto sostegni bis: moratorie e prestiti Stato

La bozza del Decreto Sostegni bis approvata dal CdM prevede con l’art 16 una proroga della moratoria per PMI introdotta dall’art 56 del DL n 18/2020

In particolare, si stabilisce che, previa comunicazione delle imprese già ammesse alla misura, da far pervenire entro il 15 giugno 2021, le imprese beneficiarie della misura godranno, per tutte le misure indicate nell’art 56, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, di una proroga fino al 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che la misura è stata introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 all’art. 56 che ha previsto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.

La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto legge n.18/2020.
La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.

A chi spetta la moratoria

La moratoria spetta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA – tra cui, i professionisti e le ditte individuali.

Per quali debiti spetta la moratoria

La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali:

  • le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
  • il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.
  • il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.

È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Decreto Sostegni Bis

Decreto sostegni bis: start- up e PMI

Il Decreto Sostegni prevede – oltre alla agevolazione di cui si è detto sopra – anche un piccolo contributo a fondo perduto di 1000 euro per le start-up e per le piccole e medie imprese innovative. I requisiti per ottenere il sostegno sono principalmente due:

  • aver attivato la partita iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • aver iniziato a svolgere l’attività nel corso del 2019.

Si tratta di un contributo di massimo mille euro a cui gli aventi diritto possono accedere nel caso il cui il fatturato del 2020 sia inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Garanzia Fondo PMI per progetti R&S

L’art.12 del decreto introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica attraverso il Fondo centrale di Garanzia. Lo scopo è quello di raccogliere nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. L’iniziativa implementa lo schema della garanzia per portafogli già sperimentata dal Fondo.

Enti territoriali

Il Governo introduce misure per complessivi 1,9 miliardi di euro al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. In particolare sono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno.

Tutela della salute

Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie. E per l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

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