IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 NEL PNRR

L’obiettivo generale del programma Next Generation EU è di promuovere la ripresa dell’economia europea seguendo sei pilastri fondamentali:

  • Transizione verde;
  • Trasformazione digitale 4.0;
  • Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
  • Coesione sociale e territoriale;
  • Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;
  • Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.

Il PNRR si articola complessivamente in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Queste ultime sono articolate in linea con i sei Pilastri sopra menzionati.

La missione è favorire il rilancio della competitività e della produttività del tessuto imprenditoriale italiano. Questo avverrà attraverso investimenti volti a migliorare la digitalizzazione secondo tre direttrici fondamentali:

  • M1C1: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione;
  • M1C2: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
  • M1C3: turismo e cultura 4.0.

Transizione 4.0

Missione 1 Componente 2 (M1C2)

La Componente 2 della Missione 1 si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo. Oggetto della Missione sono l‘incremento dei livelli di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi, in primo luogo d’incentivazione fiscale.

Ruolo di primo piano, in Italia, viene pertanto giocato dal nuovo piano per la Transizione 4.0. Il piano fornisce forti incentivi a tutta la filiera impegnata in investimenti nelle tecnologie all’avanguardia, così come in Ricerca e Sviluppo e Innovazione. Contestualmente, verrà incrementato il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale collocato al Sud.

Il PNRR fornisce, quindi, nuova linfa alle tre tipologie di crediti di imposta destinati alle imprese che investono in:

a) Beni Strumentali;

b) Ricerca e Sviluppo e Innovazione;

c) Attività di Formazione alla Digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

In merito alla cumulabilità,  l’UE auspica la possibilità di cumulo a condizione che non si superi il complessivo costo sostenuto. Posizione espressa nell’art.9 del  Regolamento UE 241 del 12 febbraio 2021, istitutivo della misura del PNRR.

In particolare, con Cumulo delle risorse, si intende la “possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento”, per coprire diverse parti di un investimento. Alle imprese è consentito cumulare fonti finanziarie diverse all’interno di un unico progetto, a patto che il sostegno non copra lo stesso costo. In caso di superamento del costo totale dell’operazione, si rientra nella fattispecie del Doppio Finanziamento, in quanto parte delle spese sostenute sarebbero finanziate due volte.

 

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