Dopo gli interrogativi sollevati nei mesi scorsi sul cumulo degli incentivi previsti dal Recovery plan, la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato scioglie ogni dubbio: le misure finanziate dal PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Cosa prevede la circolare MEF sul cumulo degli incentivi e doppio finanziamento nel PNRR?

Nel provvedimento la Ragioneria dello Stato richiama due principi portanti della normativa europea: il divieto di doppio finanziamento e il cumulo dei finanziamenti, previsti sia dal regolamento del RRF che dal regolamento sui fondi strutturali e di investimento europei, e richiamati nelle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021).

Il divieto di doppio finanziamento stabilisce che il costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura. La cumulabilità dei finanziamenti, invece, riguarda la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono “cumulate” per coprire diverse quote parti di un progetto/investimento.

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, il restante 60% può essere finanziato attraverso altre fonti, a patto che vengano rispettate le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. Nel caso in cui venga superata questa soglia si violerebbe il divieto di doppio finanziamento, perché parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte.

PNRR

PNRR, sì al cumulo anche per il programma Transizione 4.0

Infine, la circolare del 31 dicembre scorso ricorda che queste regole si applicano pure per le misure del programma PNRR Transizione 4.0. Questa politica industriale è incentrata sulla concessione alle imprese di crediti d’imposta per attività dedicate a:

  • trasformazione tecnologica delle imprese, tramite l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali;
  • ricerca e sviluppo;
  • attività di formazione del personale sulle nuove tecnologie.

Ne discende, in pratica, che per i beni del piano Transizione 4.0, (Credito Ricerca e sviluppo, Formazione 4.0 e Investimenti in beni strumentali 4.0) rientranti tra i progetti finanziati dal PNRR, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato anche da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento).

In sede di applicazione delle diverse agevolazioni su progetti/investimenti, sarà necessario valutare se le norme di riferimento prevedano una qualche forma di divieto di cumulo oppure ne impongano limiti quantitativi. In assenza di divieti ed eventuali limiti quantitativi, le agevolazioni riguardanti il medesimo progetto/investimento sono cumulabili fino a concorrenza del costo complessivo tenendo altresì conto del risparmio d’imposta rispetto ai contributi non tassabili e dei limiti rappresentati dagli aiuti di stato a livello europeo.

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