Speciale Telefisco del 15 GIugno 2022 – Chiarimenti Patent Box

In occasione dello Speciale Telefisco del 15 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate inizia a fornire i primi chiarimenti inerenti il rinnovato Patent Box.

Gli argomenti affrontati riguardano:

  1. Passaggi di regime;
  2. Brevetti e privativa;
  3. Passaggio di regime e perdite;
  4. Credito d’imposta ricerca e sviluppo e nuovo Patent Box.

1 – Passaggi di Regime

Per quanto concerne i meccanismi di passaggio tra i due regimi, l’AdE affronta la questione inerente l’applicabilità del vecchio Patent Box a beni immateriali agevolabili collegati da un vincolo di complementarietà con intangibles ammessi alla previgente disciplina. L’Agenzia delle Entrate conferma che dal periodo d’imposta in corso al 28.12.2021 è preclusa ai contribuenti l’opzione per il vecchio regime anche in relazione a beni tutelati giuridicamente che presentino un vincolo di complementarietà con beni agevolati sotto la previgente disciplina. Per tali nuovi beni sarà possibile optare unicamente per la nuova disciplina agevolativa e questo porterà ad una condizione di coesistenza tra il vecchio regime, operante fino al termine del quinquennio di validità, ed il nuovo regime sui beni complementari.

2 – Brevetti e Privativa

Per quanto riguarda l’individuazione del momento rilevante ai fini della nuova agevolazione nel caso della creazione di brevetti, a differenza di quanto previsto dal precedente regime Patent Box, nella nuova disciplina non rientrano i brevetti in corso di concessione, ovvero quelli per i quali sia stata depositata la domanda ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale. A partire dal 2021, sarà l’ottenimento del titolo di privativa industriale a consentire la fruizione del meccanismo premiale; tuttavia, se le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box, sono escluse dalla super deduzione.

3 – Passaggio di Regime e Perdite

Altro argomento affrontato riguarda il rapporto tra passaggio di regime e perdite. A tal proposito, AdE chiarisce che i due regimi sono differenti e non è possibile estendere al nuovo regime la valenza delle perdite generate nel vecchio, che presenta modalità applicative differenti dal primo.

4 – Credito d’imposta ricerca e sviluppo e nuovo Patent Box.

Ultimo quesito affrontato riguarda il rapporto tra Credito d’imposta R&S e nuovo patent box, oggetto di numerose analogie ed intersezioni. Con particolare riferimento alla corretta impostazione della documentazione, nell’attuale patent box (PB) viene riconosciuta la possibilità di usufruire del meccanismo della Penality Protection, ovvero la disapplicazione, in caso di contestazioni, della sanzione per infedele dichiarazione ex art.1, comma 2, D.Lgs. 471/1997. La penality protection non ha tuttavia rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ma è limitata ai soli soggetti che abbiano optato per il nuovo regime PB.

 

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