LA SENTENZA CTP REGGIO EMILIA N.173/2022

Come più volte evidenziato, il Manuale di Frascati stabilisce che un’attività di ricerca e sviluppo, per esser concepita tale, deve essere:

  • nuova
  • creativa
  • incerta
  • sistematica
  • trasferibile e/o riproducibile

I cinque criteri devono essere soddisfatti ogniqualvolta venga intrapresa un’attività di R&S su base continuativa oppure occasionale.

La Sentenza CTP Reggio Emilia n. 173/2022, chiarisce che il requisito della novità legato alla definizione di un prodotto deve essere valutato in modo contestuale e nelle relative gradazioni, rigettando così applicazioni pressoché automatiche delle norme di riferimento da parte dell’Agenzia nonché il corredato parere del Mise

Oggetto del contenzioso è la vicenda legata ad una società operante nel settore della produzione e distribuzione di pasta, la quale, nell’anno d’imposta 2015, ha sviluppato nuove tipologie di pasta con l’obiettivo di realizzare prodotti gluten free e di ampliare l’offerta di prodotti tradizionali.

In merito ai due progetti di R&S condotti, la società istante sottolinea che “… i contenuti innovativi degli stessi consistono nella creazione di prodotti innovativi di alta qualità, nel miglioramento costante dei prodotti esistenti, nella creazione di ricette esclusive personalizzate sulla richiesta del cliente, utilizzo di ingredienti naturali”.

Nei confronti di tale posizione, il Mise statuisce, nel suo parere tecnico, la non spettanza del credito posto che “… entrambi i descritti progetti non costituiscono progetti di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; dovendosi più correttamente qualificare come un unico progetto di innovazione commerciale, finalizzato all’ampliamento della gamma dei prodotti offerti dall’impresa […] e per la cui realizzazione sono state svolte attività rientranti nell’ambito dell’ordinario processo per la produzione di varianti di prodotti alimentari già ampiamente prodotti e presenti sul mercato sotto varie denominazioni commerciali e diversificazioni dell’offerta”.

Orbene, il collegio giudicante ha confutato le argomentazioni del Mise, richiamando il comma 4 dell’articolo 3 del Decreto-legge n. 145/2013 in cui viene stabilito che “4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)“.

Nel caso della società ricorrente, i prodotti frutto della ricerca sono indubbiamente nuovi, in quanto non esistenti fino a quel momento nella gamma commerciale e tale presupposto basta per garantire la corretta fruizione del beneficio fiscale.

 

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